Dichiarazione di nascita



La denuncia di nascita, per la quale non è più necessaria la presenza dei testimoni, può essere resa:

1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto

2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
E' vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe e sui documenti.

Documenti necessari :
- Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
- Documento valido di identità personale del dichiarante.

Per i genitori non residenti, si richiede la presentazione per entrambi della carta d'identità valida contenente i dati anagrafici aggiornati (o documento equipollente, ai sensi dell'art.35 D.P.R. 28.12.2000 n°445).

Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se coniugati inoltre devono produrre documentazione da cui risulti il loro stato civile (ad esempio il certificato di matrimonio); se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.


INFORMAZIONI


Normativa di riferimento: C.C. art.231 e segg.;D.P.R. n.223 30.5.1989;Legge 31.05.1995 n°218;D.P.R. 3.11.2000 n°396;D.P.R. 28.12.2000 n°445, Art.16.

Termini per la presentazione dei documenti: La dichiarazione di nascita deve avvenire entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Nel Comune di residenza, se diverso da quello di nascita, la dichiarazione può essere resa soltanto dai genitori.
N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica

Ufficio di competenza: Ufficio Stato Civile

Responsabile unità operativa: p.i. Gianfranco Mauri
Responsabile: CENCIG Romina - BERGNACH Luisa
Tel. 0432.710214




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