Dichiarazioni concernenti l'acquisto della cittadinanza
La cittadinanza è l'appartenenza del singolo a una società organizzata a Stato.
L'acquisto della cittadinanza italiana può essere automatico, verificandosi determinate condizioni previste dalla legge, o subordinato a domanda dell'interessato o a dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà, qualora sussistano determinati requisiti.
REQUISITI RICHIESTI
La cittadinanza si acquista:
- automaticamente:
- per filiazione, è cittadino italiano infatti il figlio di padre o madre italiani;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazionedurante la minore età;
- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti, apolidi o se i genitori stranieri appartengono ad uno Stato la cui legge non prevede la trasmissione della loro cittadinanza o se il minore viene rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per adozione durante la minore età
nel caso di minori il cui genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se al momento del verificarsi dell'evento sono con lui conviventi. - in seguito a domanda o a manifestazione di volontà.
- per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente dopo dieci anni di residenza ed in possesso di determinati requisiti per i quali si consiglia gli interessati di rivolgersi agli uffici della prefettura.
In casi particolari sono previste abbreviazioni alla residenza decennale e precisamente:
- tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea
- cinque anni per gli apolidi ed i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- per matrimonio con cittadino/a italiano/a: a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'Interno, previa domanda al Prefetto competente dopo un periodo successivo al matrimonio di almeno sei mesi di residenza legale in Italia, o al Consolato Italiano all'estero dopo tre anni se residenti all'estero sempre in possesso di determinati requisiti tra cui: l'iscrizione o trascrizione del matrimonio sui registri dello Stato Civile in Italia.
- per beneficio di legge: in seguito a manifestazione di volontà espressa al momento opportuno dall'interessato che si trova in determinate condizioni stabilite dalla legge e con accertamento effettuato dalla competente autorità quale il Sindaco, o il Console italiano all'estero o al Ministero dell'Interno a seconda dei casi.
Tale possibilità sussiste:
1) per i discendenti in linea retta (fino al 2° grado) di cittadini italiani se:
- prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano
- assumono un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero
- al momento del raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente almeno da due anni in Italia
2) per lo straniero nato in Italia e che vi abbia sempre risieduto sino al raggiungimento della maggiore età.
Per dichiarazioni da prestare all'Ufficio dello Stato Civile il requisito richiesto inoltre è la residenza nel Comune di Cividale del Friuli.
INFORMAZIONI
Normativa di riferimento:
- Legge 5.2.1992 n. 91;
- D.P.R. 12.10.1993 n. 572;
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.
Documenti da presentare:
Vista la complessità della materia per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare bisogna rivolgersi alla Prefettura o all'Ufficio dello Stato Civile ove competente a ricevere le dichiarazioni.
Termini per la presentazione dei documenti:
I termini per le eventuali dichiarazioni da rendere, sono disciplinati dalla Legge in maniera diversa a seconda della casistica.
Ufficio di competenza:
Ufficio Stato Civile
Responsabile unità operativa:
p.i. Gianfranco Mauri
Responsabile:
BOSCUTTI Rita - BERGNACH Luisa
Tel. 0432.710214

