Riconoscimento figli naturali
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali;
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali (vedi scheda 'dichiarazione di nascita')
- opo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
INFORMAZIONI
Normativa di riferimento:
- CODICE CIVILE art. 250 e segg.;
- Legge 30.5.1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.
Requisiti richiesti: Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.
Documenti da presentare:
Chi intende riconoscere un figlio naturale in un momento successivo alla nascita è opportuno che si presenti all'Ufficio dello Stato Civile con idoneo documento di identità per chiarimenti su quanto è necessario. La casistica infatti è varia e dipende anche dall'età del figlio da riconoscere.
La documentazione amministrativa occorrente per la formazione dell'atto, viene acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio nascituro è necessario presentare un certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
Termini per la presentazione dei documenti: Il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita non è soggetto a nessun termine.
Durata del procedimento: Dall'acquisizione dei documenti 5 giorni
Ufficio di competenza:
Ufficio Stato Civile
Responsabile unità operativa:
p.i. Gianfranco Mauri
Responsabile:
BOSCUTTI Rita - BERGNACH Luisa
Tel. 0432.710214

